import export Cina: accordo di coproduzione in Cina,

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Consulenza Cina e Hong Kong: Coproduzione in Cina.

4.6 Altre forme, opportunità operative e di investimento in Cina

4.6.1 L’accordo di Coproduzione (Cooperative Exploitation) in Cina

Una forma possibile di investimento diretto in Cina è l’accordo di coproduzione. È questo un tipo di cooperazione, utilizzato soprattutto nei casi di sfruttamento di risorse minerarie o idrocarburi, caratterizzato da alti rischi, alti investimenti e alti ritorni.  In caso di accordo di coproduzione non si dà vita ad alcuna nuova società. L’accordo di coproduzione in Cina, inoltre, non beneficia delle stesse politiche preferenziali accordate dal governo cinese ad altri tipi di investimento. L’accordo di coproduzione nasce in seguito ad appalto internazionale, avente ad oggetto lo sfruttamento minerario o petrolifero di una particolare area. Il partner occidentale (unico o più spesso riunito in consorzio) che vince l’appalto si lega contrattualmente alla controparte cinese; il contratto così formato deve essere approvato dalle competenti autorità in Cina. Normalmente, l’accordo di coproduzione passa attraverso tre fasi: 

a) esplorazione;

b) sfruttamento;

c) produzione. 

Durante la fase di esplorazione il partner straniero investitore in Cina conduce le ricerche nelle aree determinate, sopportandone l’intero costo. Se l’area non si dimostra interessante per lo sfruttamento, il contratto termina automaticamente e la controparte cinese è liberata da qualsiasi responsabilità.  Se l’area invece si dimostra interessante, si passa alla fase di sfruttamento. Da questo punto in avanti la parte cinese e quella straniera dividono i costi delle operazioni di sfruttamento nella misura predeterminata dal contratto (normalmente, la parte cinese non acquista mai più del 51% del capitale, spesso la maggioranza rimane nelle mani dell’investitore straniero in Cina). 

Quando la fase di produzione si avvia, ovvero quando il giacimento comincia a diventare redditizio, pagate al Governo cinese le imposte applicabili, le parti si dividono gli utili residui in proporzione della loro partecipazione al progetto.  Se i ritorni della fase produttiva non sono sufficienti a recuperare l’investimento, ciascuna delle parti si assumerà la sua quota di rischio e di perdita. La durata dell’accordo di cooperazione non supera, in genere, i 30 anni. Una forma simile all'accordo di cooperazione, ma da esso distinta è il contratto di Build Operate and Transfer (BOT), attraverso il quale l’investitore straniero realizza l'opera (si tratta normalmente di grandi progetti infrastrutturali: autostrade, ponti…), ne cura la gestione e ne trae i profitti per un certo periodo allo scadere del quale la proprietà di tutta l'opera viene trasferita all'autorità amministrativa cinese designata (municipalità, provincia…). A partire dal 1998, la Repubblica Popolare Cinese si è dotata di strumenti legislativi a regolamentazione dei contratti BOT.


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