IMPORT EXPORT CINA: Investimenti in Cina, consulenza Cina e Hong Kong: diritti di proprietà in Cina, diritti d’uso
IMPORT EXPORT CINA: Investimenti in Cina, consulenza Cina e Hong Kong: diritti di proprietà in Cina, diritti d’uso
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Consulenza Cina e Hong Kong: disciplina fiscale in Cina
6. Cina consulenza: Altri aspetti rilevanti della legislazione cinese
6. Altri aspetti rilevanti della legislazione cinese
6.1 Property Rights Law – La nuova legge sui diritti di proprietà in Cina.
La Property Rights Law (2007) in Cina, composta da 247 articoli, regola per la prima volta nella storia legale della Repubblica Popolare Cinese la proprietà mobiliare ed immobiliare in modo ampio, prevedendo per il proprietario il diritto di possedere, usare, trarre profitto e disporre del bene in base alla legge Cinese. La legge cinese positivizza inoltre il diritto di usufrutto e prevede la possibilità di utilizzare beni mobili e immobili per la costituzione di garanzie reali (pegno, ipoteca). Il concetto di proprietà privata in Cina già esisteva nella legislazione cinese ma mancava una legge organica che ne disciplinasse le sue tre forme come oggi esistenti in Cina: la proprietà statale, quella collettiva e quella privata (individuo o società privata). Si offre, così, una protezione equivalente a tali diritti, ponendosi, per la prima volta, l’accento sull’inviolabilità del diritto di proprietà. La legge è suddivisa in una parte generale ed una parte speciale. Nella parte generale è stato posto particolare rilievo sull’inviolabilità del diritto di proprietà, sulla protezione della proprietà pubblica, sulla possibilità di creare, trasferire e cancellare diritti di proprietà, sulla necessità della registrazione dei diritti di proprietà in base a quanto stabilito dalla legge, sulla pubblicità per i diritti di proprietà eventualmente registrati nonché sulla possibilità di opposizione e di risoluzione delle controversie a disposizione dei proprietari e delle parti interessate (conciliazione, mediazione, arbitrato, ecc.). Nella parte speciale, invece, e relativamente alla proprietà in Cina in senso stretto, è stato dato particolare risalto alla definizione di proprietà, al divieto di privatizzare le proprietà esclusive dello Stato cinese, al potere in capo allo Stato di effettuare espropri per soddisfare esigenze di pubblica utilità, all’elencazione dei beni posseduti dallo Stato, di beni posseduti dalle collettività dei contadini e di quelli che possono essere posseduti dai privati (quali guadagni ottenuti da attività lavorative, beni immobili, beni casalinghi, strumenti di produzione, materiali grezzi ed altri beni mobili e immobili). E’ altresì posto in evidenza il diritto all’eredità, alla protezione degli investimenti finanziari e dei conti correnti, nonché l’estensione della protezione dei diritti di proprietà anche a favore delle società private. Ampio spazio è stato dedicato alla disciplina della comproprietà, della comproprietà negli edifici, nonché dei diritti di proprietà sui fondi contigui, dell’usufrutto, della servitù prediale.