IMPORT EXPORT CINA:

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3.6 I trasferimenti di tecnologia in Cina

La legge cinese ha una visione piuttosto ampia del concetto di “tecnologia”. In base a quanto disposto dalle “Regulations on Technology Imports and Exports” (Repubblica Popolare Cinese 2002), così come correntemente interpretate dal MofCOM, rientrano infatti nei trasferimenti di

tecnologia i contratti aventi ad oggetto: 

• cessione, o concessione dell’uso, di brevetti su invenzioni o su modelli e cessione o concessione qualora l’uso di questi ultimi sia abbinato all’uso di tecnologia;

• fornitura di assistenza tecnica, in cui il fornitore straniero utilizzi propria tecnologia per raggiungere determinati obiettivi;

• fornitura di know-how in forma di documentazione tecnica, disegni e altro,

contenenti indicazioni su processi produttivi, formule, disegni di prodotti;

• fornitura di impianti o linee produttive quando questa comporti la cessione o la concessione in uso di brevetti o di tecnologia di proprietà esclusiva dell’investitore straniero in Cina ancorché non coperta da brevetto.

È importante notare che oggetto della normativa summenzionata è l’importazione in Cina di qualsiasi forma di tecnologia da parte di soggetti cinesi. Anche l’acquisizione di tecnologia da parte di JV (che è una persona giuridica di diritto cinese) è quindi disciplinata dalla stessa normativa (e dalle successive integrazioni e modificazioni). La tecnologia viene suddivisa in tre categorie:

a) liberamente trasferibile;

b) il cui trasferimento è soggetto a restrizioni;

c) non trasferibile. 

Le tecnologie non classificate dal MofCOM sub b) e c) possono essere trasferite senza la necessità di alcuna approvazione. Il relativo contratto di trasferimento sarà efficace al momento della sottoscrizione e dovrà, comunque, essere registrato presso il MofCOM.

L’efficacia dei contratti aventi ad oggetto tecnologia non liberamente trasferibile, invece, è subordinata all’approvazione e al conseguente rilascio di una specifica licenza di importazione della tecnologia.

In base alle norme del 1985, il contratto non poteva avere durata superiore a dieci anni e la validità della clausola diretta ad impedire l’utilizzo della tecnologia dopo tale termine era oggetto di discussione. 

Le “Regulations” attualmente in vigore hanno rimosso entrambe le limitazioni: i contratti possono avere durata superiore a dieci anni ed è lecita la clausola diretta a prevenire l’utilizzo della tecnologia da parte del licenziatario dopo la scadenza del contratto. 


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