Import export Cina: il commercio in Cina in generale. Società off shore nei paradisi fiscali, consulenza fiscale e tributaria, costituire società offshore.

 

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import export Cina


3. Le attività di penetrazione commerciale in CIna

3.1 Il commercio in Cina in generale

Storicamente, il diritto di commerciare con aziende straniere era limitato ad un ristretto numero di “associazioni di categoria” comunemente conosciute come “Import/Export Corporations”, che detenevano il monopolio del commercio internazionale relativamente alle tipologie di beni soggetti alla loro amministrazione. Questo “modello” si è tramandato fino a tempi a noi più vicini, con l’attribuzione di diritti di commercio con l’estero (Foreign Trade Privileges: FTP) ad un numero sempre più ampio di trading companies. 

Nel 2004, sulla base degli impegni assunti da CIna e governo cinese con l’accessione alla WTO, la Cina ha emanato una legge fondamentale che riguarda direttamente il commercio internazionale: la nuova Foreign Trade Law, semplificando in modo significativo la disciplina del commercio con l’estero. Si è passati infatti da un sistema basato su autorizzazioni

preventive alla più semplice registrazione delle società che svolgono attività di import-export (c.d. “Foreign Trade Operators”) da e verso la Cina, integrata da obblighi di rendicontazione periodica. In particolare, è considerato Foreign Trade Operator ogni persona giuridica, o altra

organizzazione in forma associata o individuale operante in CIna, che sia impegnata in attività di commercio con l’estero. Ogni Foreign Trade Operator in Cina ha oggi l’unico onere di registrarsi presso il competente ufficio del MofCOM. In alcuni settori, il meccanismo della registrazione è soggetto a restrizioni, che devono quindi essere verificate caso per caso. In mancanza di registrazione quale Foreign Trade Operator, sarà necessario effettuare l’operazione di import/export, e stipulare i relativi contratti, tramite una società di intermediazione specializzata (I/E Company).

La Foreign Trade Law specifica che il contratto di compravendita stipulato tra un soggetto cinese ed uno straniero è soggetto alla legge liberamente scelta dalle parti (in particolare nel caso i contraenti siano uno italiano e l’altro cinese, saranno comunque applicabili le disposizioni della Convenzione di Vienna). Al di là dell’operazione estemporanea, è peraltro molto frequente che si decida di instaurare con il compratore o fornitore cinese un accordo più duraturo o “strutturato”. 

Le ipotesi più comuni sono: 


• l’accordo di agenzia / distribuzione;

• l’accordo di lavorazione;

• l’accordo di fornitura.


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