società offshore: trattamenti preferenziali per investitori stranieri, agevolazioni fiscali, aprire società offshore in paradiso fiscale

 

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5.2.2 Agevolazioni fiscali

Con l’entrata in vigore in Cina della nuova Enterprise Income Tax Law nel 2008 sono stati eliminati i trattamenti preferenziali in precedenza riservati agli investimenti stranieri in Cina. E’ infatti abrogata l’esenzione fiscale (tax holiday) per le società produttive (la cui formula prevedeva 2 anni di esenzione totale + 3 anni di riduzione del 50%) e per le società export oriented, costituite dopo il 16 marzo 2007.  Sono però previsti in Cina trattamenti fiscali preferenziali di riduzione o esenzione della enterprise income tax  per:

• imprese operanti nel settore agricolo, forestale, zootecnico o della pesca;

• imprese con progetti di sviluppo di infrastrutture supportati dal governo cinese;

• imprese focalizzate nello sviluppo di progetti per la tutela dell’ambiente

(environmental protection), dell’energia e dell’acqua (energy and water saving);

• imprese che contribuiscono al progresso tecnico ed importano alta tecnologia.

Le Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law (2008 EIT Regulations) stabiliscono in Cina i tipi di agevolazioni previsti in base al momento di costituzione ed al tipo di attività svolte. Per imprese costituite in Cina prima del 16 marzo 2007, le quali godevano di un regime di fiscale preferenziale, i.e. 15%, è previsto un grandfathering treatment: accordando un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale l’aliquota salirà gradualmente fino a raggiungere il livello unificato del 25%. Le imprese che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge in Cina godono di particolari benefici fiscali per un periodo di tempo determinato (inclusa la tax holiday 3+2) continueranno ad usufruire dei benefici acquisiti e, nel caso in cui tale tax holiday non sia ancora iniziata per mancanza di profitti il 2008 verrà considerato il primo anno di trattamento preferenziale. Ulteriori agevolazioni sono concesse alle imprese piccole (small) o poco redditizie (meagre-profit) per le quali è prevista in Cina l’aliquota del 20%. E’ prevista poi l’aliquota preferenziale del 15% per le high and new technology enterprises, le quali necessitano di riqualificarsi in base ai nuovi criteri stabiliti dalla legge cinese, anche se già registrate in High Tech Zones. C'e un preciso intendimento da parte del legislatore cinese ad indirizzare gli investimenti nazionali e stranieri verso lo sviluppo tecnologico, la protezione ambientale, il risparmio energetico, nonché verso i settori dell'agricoltura, silvicoltura, zootecnia. Sono invece mantenute in Cina quelle misure volte a favorire gli investimenti nell'Ovest del paese e a scoraggiare il processo di migrazione interna attualmente in atto dalle zone occidentali alla fascia costiera, dove si è concentrata la maggior ricchezza. Poiché l’imposta sui profitti di impresa in Cina è data dalla somma di imposta nazionale e locale è inoltre prevista la possibilità da parte dell’organo governativo locale di stabilire una riduzione o esenzione della componente dell’imposta di sua competenza.


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