Cina: il commercio in generale

Il commercio in Cina in generale

 

In Cina, storicamente, il diritto di commerciare con aziende straniere era limitato ad un ristretto numero di associazioni di categoria cinesi, comunemente conosciute come Import/Export Corporations, che detenevano il monopolio del commercio internazionale in Cina relativamente alle tipologie di beni soggetti alla loro amministrazione. Questo modello si è tramandato in Cina fino a tempi a noi più vicini, con l’attribuzione di diritti di commercio con l’estero (Foreign Trade Privileges: FTP) ad un numero sempre più ampio di trading companies cinesi. Nel 2004 in Cina, sulla base degli impegni assunti da Cina e governo cinese con l’accessione alla WTO, la Cina ha emanato una legge fondamentale che riguarda direttamente il commercio internazionale: la nuova Foreign Trade Law, semplificando in modo significativo la disciplina del commercio con l’estero. Si è passati infatti da un sistema basato su autorizzazioni preventive alla più semplice registrazione delle società che svolgono attività di import-export (c.d. “Foreign Trade Operators”) da e verso la Cina, integrata da obblighi di rendicontazione periodica. In particolare, è considerato in Cina Foreign Trade Operator ogni persona giuridica, o altra organizzazione in forma associata o individuale operante in Cina, che sia impegnata in attività di commercio con l’estero. Ogni Foreign Trade Operator in Cina ha oggi l’unico onere di registrarsi presso il competente ufficio del MofCOM. In alcuni settori, il meccanismo della registrazione è soggetto a restrizioni, che devono quindi essere verificate caso per caso. In mancanza di registrazione quale Foreign Trade Operator, sarà necessario effettuare l’operazione di import/export, e stipulare i relativi contratti, tramite una società di intermediazione specializzata (I/E Company). La Foreign Trade Law specifica che il contratto di compravendita stipulato tra un soggetto cinese ed uno straniero è soggetto alla legge liberamente scelta dalle parti (in particolare nel caso i contraenti siano uno italiano e l’altro cinese, saranno comunque applicabili le disposizioni della Convenzione di Vienna). Al di là dell’operazione estemporanea, è peraltro molto frequente che si decida di instaurare con il compratore o fornitore cinese un accordo più duraturo o strutturato.

Le ipotesi più comuni sono:

• l’accordo di agenzia / distribuzione;

•l’accordo di lavorazione;

•l’accordo di fornitura.

3.1.1 Commercio Cina. Accordi di agenzia / distribuzione

Si tratta di accordi dal contenuto vario, aventi ad oggetto le condizioni per l’acquisto e la distribuzione da parte di una società cinese dei prodotti della società straniera. Elementi critici di questo genere di accordi sono normalmente le condizioni di pagamento, anche se nella pratica in Cina vengono utilizzate lettere di credito (L/C irrevocabili e/o confermate).

Commercio Cina Accordi di lavorazione (processing / assembly)

 

Si tratta di accordi in virtù dei quali una società straniera fornisce materie prime o componenti (che vengono importate in in Cina in esenzione dei dazi doganali e VAT) ad un soggetto cinese il quale effettuerà secondo le specifiche del partner straniero la produzione o l’assemblaggio, con l’obbligo di riesportare dalla Cina il prodotto finito alla società straniera entro un determinato periodo di tempo (di norma, non più di 12 mesi). Per evitare frodi, le dogane cinesi possono richiedere il deposito di un importo pari al valore dei dazi e della VAT da corrispondersi in relazione a materie prime o componenti importati; il deposito verrà restituito al momento della ri-esportazione dalla Cina del bene finito. Una variante di questo tipo di accordi è il “Compensation Trade”, in cui la parte straniera in Cina contribuisce servizi, know-how, tecnologia e macchinari e riceve, quale corrispettivo, per un periodo di 2-3 anni, una parte o la totalità dei prodotti; al termine dell’accordo, i macchinari e la tecnologia rimangono al partner cinese (tale struttura è utilizzata principalmente per promuovere e migliorare le aziende esistenti).

3.1.3 Commercio Cina. Accordi di fornitura

Gli accordi di fornitura in Cina sono il riflesso in acquisto degli accordi di agenzia o di distribuzione visti sopra. Di particolare criticità per l’operatore straniero che investe in Cina sono di solito le disposizioni o i meccanismi relativi alla verifica della qualità delle merci inviate. Non è raro, quando l’attività di procurement è particolarmente sviluppata, associare a questo genere di accordi un ufficio di rappresentanza dedicato anche al controllo della qualità dei beni prima che questi vengano esportati.

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