Secondo la normativa attualmente vigente in Italia, nel momento in cui una società residente in Italia controlli un ente localizzato in uno dei paesi compresi nella cosiddetta black list del Ministero dell’Economia (D.M. 21/11/2001), i redditi prodotti da quest’ultimo verranno imputati per trasparenza (a prescindere da qualsivoglia distribuzione di dividendi) in capo al soggetto residente che ne detiene le partecipazioni, in proporzione all’ammontare di esse, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato (Art. 167 co.1 TUIR). Di conseguenza, tali somme concorreranno alla formazione del reddito imponibile della società residente ai fini IRES (Imposta sul reddito delle società) e pertanto saranno soggetti a un’aliquota fiscale del 33%. Come evitare la doppia tassazione dell’utile, aziende italiane con partecipazioni in enti localizzati in Hong Kong o altro paese a regime fiscale privilegiato.
L’unica possibilità, per l’impresa italiana che controlli una holding di Hong Kong, di evitare una gravosa doppia tassazione dell’utile distribuito è quella di richiedere all’Agenzia delle Entrate, mediante il c.d. “interpello speciale”, la disapplicazione della disciplina delle Controlled Foreign Companies (società estere controllate) laddove per estere si intendono quelle “situate nei cosiddetti paradisi fiscali”.
Ai sensi dell’art. 167 co. 5 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sul Reddito), ciò è possibile se si dimostra che: la Controlled foreign company (nel nostro caso la sub-holding di Hong Kong) svolge un’effettiva attività industriale o commerciale (e dunque la localizzazione nel cosiddetto paradiso fiscale non è motivata da finalità elusiva, ma da effettive ragioni economiche ed operative), oppure “dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati”.
Documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate
In precedenza questi requisiti, e in particolare il secondo, venivano interpretati in modo piuttosto restrittivo da parte dell’Agenzia delle Entrate; da un lato, le autorità fiscali tendevano a tassare integralmente in Italia i redditi comunque realizzati da una società con sede in un “paradiso fiscale”, anche se prodotti in un paese non a fiscalità privilegiata; dall’altro, i profitti continuavano a essere tassati in Italia secondo il regime ordinario, anche se effettivamente essi avevano già ricevuto un gravoso trattamento fiscale nei paesi di origine. Quest’ultima situazione si verificava perché l’esimente trovava applicazione solo nel caso in cui i profitti della Controlled Foreign Companies fossero derivati per almeno il 75% da un paese che non sia indicato fra i paesi a fiscalità privilegiata, senza che avesse alcuna rilevanza l’entità del trattamento fiscale già applicato in altre giurisdizioni.
Consideriamo un’impresa operativa situata in Cina e controllata da una holding di Hong Kong, a sua volta soggetta a controllo da parte di un’impresa U.S.A. partecipata da una capogruppo italiana (caso analogo a quello realmente presentatosi dinanzi alle autorità fiscali italiane in occasione della risoluzione 63/2007). Avremmo:
una prima tassazione intorno al 25% sui redditi prodotti in Cina;
una seconda tassazione sul trasferimento Hong Kong - U.S.A.;
un’ulteriore tassazione secondo il regime Cfc (cioè al 33%) al rimpatrio in Italia.
Anche sfruttando le deduzioni accordate dalle giurisdizioni fiscali italiana e statunitense in relazione alle imposte già pagate all’estero, la pressione fiscale sui dividendi per il gruppo nel suo complesso si aggirerebbe comunque attorno al 50%. Risulta evidente pertanto la profonda ingiustizia, in questo caso, dell’applicazione della disciplina Controlled Foreign Companies.
La definizione di Controlled Foreign Companies si ricava dall’art. 167 TUIR che a tal fine fa riferimento a “ogni soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”. Il decreto in questione individua i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale e quindi, in sostanza, quelli non facenti parte della c.d. “black list”. Ai fini della determinazione del concetto di controllo di cui sopra si applica l’articolo 2359 del codice civile (società controllate e società collegate).
Sono considerate società controllate:
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate per l’ottenimento della disapplicazione della normativa CFC
Atto costitutivo o statuto della controllata estera dal quale si evinca l’attività svolta oltre confine;
documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere, norme di riferimento, etc.) dalla quale si possa desumere la data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione della società estera;
Informazioni su eventuali società residenti all’estero, interposte nella catena di controllo o collegamento, oppure partecipate dalla società estera controllata o collegata.
Indicazione della quota di partecipazione agli utili, nell’ipotesi di collegamento prevista dall’articolo 168 del TUIR.
L’Agenzia invita inoltre a corredare l’istanza dei seguenti atti e informazioni:
copia del bilancio della società estera controllata o collegata relativo all’esercizio cui l’istanza si riferisce;
certificazione del bilancio;
prospetto illustrativo dell’attività esercitata, supportato da idonea documentazione (copie di contratti stipulati con clienti e fornitori, copie di fatture emesse e ricevute dalla società estera);
descrizione della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della partecipata;
composizione dell’organo amministrativo della società estera controllata o collegata (numero, identità e residenza degli amministratori);
contratti di locazione o acquisto degli immobili o dei terreni adibiti a sede degli uffici e dell’attività, evidenziandone le relative dimensioni e attrezzature;
descrizione dei beni strumentali utilizzati;
copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
contratti di lavoro dei dipendenti, dai quali si possano ricavare anche dati relativi al luogo di prestazione dell’attività lavorativa e alle mansioni svolte, nonché ulteriori elementi idonei a provarne l’effettivo impiego (documentazione concernente il pagamento della retribuzione mensile, l’iscrizione al locale fondo di previdenza sociale);
contratti di conti correnti bancari aperti presso istituti locali;
estratti dei conti correnti bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali;
elementi sui rapporti economico-finanziari con le società del gruppo;
indicazione dei principali mercati di penetrazione commerciale e di approvvigionamento della partecipata.
Con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti richiesti per la esimente 2), l’Agenzia delle Entrate invita inoltre a presentare documentazione contabile e fiscale (bilancio, dichiarazioni dei redditi, perizie, etc.) idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. In particolare, dovrà essere esibita la documentazione fiscale attestante l’effettivo e integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria nell’anno per il quale è richiesta la disapplicazione, unitamente alla sintetica illustrazione del sistema di tassazione vigente ai fini delle imposte sui redditi nel Paese o territorio di produzione dei redditi. Qualora, infine, la esimente 2) sia richiesta anche ai fini della disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, la documentazione prodotta non potrà riguardare il solo anno per il quale è richiesta la disapplicazione della normativa Cfc, ma dovrà essere idonea a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione sussistono “sin dall’inizio del possesso” delle partecipazioni.
Risoluzione 63/2007 dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inapplicabile la normativa sulle Controlled Foreign Companies in un caso in cui il carico fiscale sui profitti nei rispettivi paesi d’origine era già abbastanza oneroso prima della tassazione in Italia. In particolare è stato preso in considerazione il carico fiscale totalmente gravante sui profitti realizzati dalla controllata estera. Si è affermato che “è possibile disapplicare la normativa Controlled Foreign Companies qualora l’imposta complessivamente ed effettivamente applicata nei Paesi di residenza della Cfc e della sua controllante estera sia almeno pari, per ciascun anno, al 27 per cento dell’utile lordo della medesima Controlled Foreign Companies.” Le autorità fiscali mettono in luce che l’utile prodotto dalla Controlled Foreign Companies black-list e i dividendi da questa distribuiti costituiscono due distinte voci integranti però lo stesso reddito, imputabile al gruppo nel suo complesso e non semplicemente alle singole società. Al riguardo l’Agenzia osserva che “la disciplina Controlled Foreign Companies è finalizzata a superare, ai soli fini tributari, l’autonomia giuridica delle società facenti parte di un gruppo, per dare rilievo all’unità economica dell’impresa, in tutti i casi in cui la separatezza giuridica delle società potrebbe tendere a finalità elusive.”
consulenza aziendale fiscale
Come già anticipato, prima di questa importante svolta le autorità fiscali ritenevano applicabile l’esimente in esame solo nel caso in cui i redditi realizzati dalla società black list provenissero per almeno il 75% da un paese a fiscalità ordinaria. Ora non è più tanto la provenienza dei profitti ad assumere rilievo, quanto invece l’onerosità del trattamento fiscale da essi già ricevuto nei paesi d’origine.
Inoltre dalla Risoluzione 191 E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha abbandonato le proprie posizioni precedenti in base alle quali si sosteneva che fosse legittima un’ulteriore tassazione in Italia di dividendi provenienti da un paradiso fiscale, basandosi unicamente sul fatto che gli stessi provenivano da un paese inserito nella black list e affermando l’irrilevanza del fatto che tali profitti fossero stati già assoggettati a tassazione ordinaria nel paese di formazione.
La più recente interpretazione sottolinea invece che, se i dividendi ricevuti da una sub-holding situata in un paradiso fiscale sono originati da utili distribuiti da società localizzate in territorio a tassazione ordinaria, al rientro in Italia la normativa Cfc (con aliquota del 33%) non troverà applicazione. In entrambi questi casi dunque la disciplina applicabile sarà solo quella dell’art. 89 TUIR, sul rimpatrio di dividendi originati in paesi a fiscalità ordinaria, che prevede la medesima aliquota ordinaria IRES (33%), ma su una base imponibile del 5%.
Facciamo un esempio con una holding di Hong Kong che ha partecipazioni in Cina.
Alla luce di questi recenti sviluppi interpretativi, possiamo tracciare i vari passaggi e i relativi oneri fiscali cui è attualmente soggetta una società italiana che controlli delle imprese operative in Cina popolare tramite una sub-holding situata a Hong Kong. Prima tassazione in Cina dei redditi prodotti da parte delle società qui operative, in genere al 25%. Applicazione di un’aliquota del 5% sul trasferimento dei dividendi alla sub-holding di Hong Kong* (sempre che quest’ultima detenga, come solitamente avviene trattandosi di controllante, almeno il 25% del capitale delle società cinesi, altrimenti l’aliquota sale al 10%). Infine, ai sensi dell’art. 89 TUIR, i dividendi trasferiti da Hong Kong alla capogruppo italiana entreranno a far parte del reddito imponibile IRES nella misura del 5% (e subiranno un’ulteriore tassazione al 33%).
- *Questo a seguito dell’entrata in vigore della nuova Corporate Income Tax nella Repubblica Popolare Cinese che introduce una trattenuta sul rimpatrio dei profitti. Si osservi che, per via del DTA (Trattato contro la doppia imposizione) firmato tra Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese il 21 agosto 2006, il trasferimento di dividenti da una società registrata nella Repubblica Popolare Cinese verso una holding di Hong Kong subirà una ulteriore tassazione in Cina del 5% contro l’aliquota standard, che è invece del 10%, valida anche per i profitti rimpatriati verso l’Italia.
La definizione di Controlled Foreign Companies si ricava dall’art. 167 TUIR che a tal fine fa riferimento a “ogni soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”.
Il decreto in questione individua i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale e quindi, in sostanza, quelli non facenti parte della c.d. “black list”.
Ai fini della determinazione del concetto di controllo di cui sopra si applica l’articolo 2359 del codice civile (società controllate e società collegate).
Sono considerate società controllate:
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.